{"id":1515,"date":"2017-02-10T11:05:26","date_gmt":"2017-02-10T11:05:26","guid":{"rendered":"http:\/\/comites.lu\/web\/?p=1515"},"modified":"2024-11-15T11:50:18","modified_gmt":"2024-11-15T11:50:18","slug":"il-lavoratore-dipendente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comites.lu\/web\/guida\/lavorare-in-lussemburgo\/il-lavoratore-dipendente\/","title":{"rendered":"Il lavoratore dipendente"},"content":{"rendered":"<p>In Lussemburgo <strong>l\u2019orario di lavoro<\/strong> \u00e8 di 8 ore al giorno per 40 ore settimanali. La durata massima non pu\u00f2 superare le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali. Ogni dipendente ha legalmente diritto a 26 giorni di ferie retribuite per anno, a cui si aggiungono 11 giorni di festivit\u00e0 fissate per legge. Il <strong>salario minimo<\/strong> \u00e8 fissato per legge per il 2024 a 2570,93 euro lordi mensili per un lavoratore non qualificato e 3 085,11 euro lordi mensili per un lavoratore qualificato.<\/p>\n<p>I contratti di lavoro dipendente si distinguono in <strong>CDD<\/strong>, <em>Contrat \u00e0 dur\u00e9e d\u00e9termin\u00e9e<\/em> \u2013 contratto a durata determinata e <strong>CDI<\/strong>, <em>Contrat \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e<\/em> \u2013 contratto a tempo indeterminato. I contratti sono redatti in forma scritta e firmati al pi\u00f9 tardi nel momento in cui il dipendente prende servizio.<\/p>\n<p>Il <strong>CDD<\/strong> pu\u00f2 essere rinnovato due volte, per una durata massima di ventiquattro (24) mesi. Per questo tipo di contratto \u00e8 previsto un periodo di prova della durata minima di due settimane e massima di dodici mesi. Il contratto pu\u00f2 essere rescisso di comune accordo tra datore di lavoro e dipendente prima del suo termine (fatte salve le prime due settimane), a condizione che una clausola in tal senso sia stata sottoscritta da entrambe le parti al momento della firma dello stesso. In caso di risoluzione anticipata da parte del datore di lavoro, il dipendente ha diritto a una compensazione pecuniaria la cui entit\u00e0 dipende dalla durata della relazione di lavoro, dal tipo di contratto, dal settore etc.<\/p>\n<p>Il <strong>CDI<\/strong>, contratto la cui durata non \u00e8 definita, prevede un periodo di prova che non pu\u00f2 essere inferiore alle due settimane n\u00e9 superiore ai sei mesi (un periodo di prova di dodici mesi pu\u00f2 essere richiesto in caso di salari elevati). La risoluzione del contratto da parte del dipendente o del datore di lavoro (fatte salve le prime due settimane) prevede una serie di obblighi. Il dipendente non \u00e8 tenuto a indicare le ragioni per cui intende rescindere il contratto, ma deve rispettare un periodo di preavviso che varia in funzione dell\u2019anzianit\u00e0 del lavoratore stesso: un mese se questa \u00e8 inferiore ai cinque anni, due mesi se superiore ai cinque anni, tre mesi se superiore ai dieci anni. Il datore di lavoro pu\u00f2 mettere fine al contratto in caso di colpa grave del dipendente tale da rendere le relazioni di lavoro definitivamente e immediatamente impossibili. Qualora questo caso non si verificasse, il datore di lavoro \u00e8 tenuto a indicare al dipendente, a mano o a mezzo raccomandata, le ragioni serie e reali del licenziamento. Il dipendente pu\u00f2 ugualmente pretendere queste informazioni. In caso di licenziamento in assenza di colpa grave, il dipendente ha diritto a un periodo di preavviso di durata variabile secondo l\u2019anzianit\u00e0 di lavoro: due mesi se inferiore ai cinque anni, quattro mesi se superiore a cinque anni e sei mesi se superiore a dieci anni.<\/p>\n<p>I contratti stagionali (saisonniers) costituiscono una tipologia particolare di CDD, le disposizione particolari che regolano questo tipo di contratto sono disponibili all\u2019indirizzo seguente: <a href=\"https:\/\/guichet.public.lu\/fr\/entreprises\/ressources-humaines\/contrat-convention\/contrat-travail.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/guichet.public.lu\/fr\/entreprises\/ressources-humaines\/contrat-convention\/contrat-travail.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In Lussemburgo l\u2019orario di lavoro \u00e8 di 8 ore al giorno per 40 ore settimanali. La durata massima non pu\u00f2 superare le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali. 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