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  • 04.05

    L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE)
     

    L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), istituita con la Legge n. 470 del 27 ottobre 1988, è parte integrante dell’anagrafe italiana e contiene i dati di tutti i cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore a dodici mesi. È diritto-dovere di ogni cittadino italiano che si trasferisce per più di dodici mesi comunicare al Comune di ultima residenza e, entro novanta giorni dall’arrivo al Consolato/Cancelleria Consolare competente, l’avvenuto trasferimento. Il cittadino italiano con l’iscrizione all’AIRE ottiene il diritto di voto all’estero, può chiedere il rilascio/rinnovo dei documenti di identità (carta di identità e passaporto) ed esce dal sistema sanitario italiano, ovvero perde l’assistenza sanitaria di base in Italia, pur conservando quella per le emergenze ed il diritto, in alcuni casi, a ricevere cure mediche e ottenerne il rimborso (si veda il capitolo sanità).

    Le persone nate all’estero ma che hanno acquisito la cittadinanza italiana per nascita o le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana all’estero devono ugualmente dare notizia all’AIRE della propria residenza. Non devono invece iscriversi all’AIRE coloro che si recano all’estero per soggiorni brevi o stagionali comunque di durata non superiore ai dodici mesi, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

    Gli iscritti all’AIRE sono tenuti a informare il Consolato competente di trasferimenti di Paese, cambio di indirizzo, modifiche dello stato civile (nascite, matrimoni, divorzi). Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della legge n. 1228 e n. 470 è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Per l’iscrizione all’AIRE o la variazione di indirizzo è possibile caricare la documentazione direttamente sul portale FAST-IT, lo strumento istituzionale interattivo creato per i cittadini italiani all’estero (link: https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco) o in alternativa, inviare la richiesta a mezzo posta (raccomandata di preferenza).

    Gli elettori italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono altresì votare per l’elezione dei rappresentanti dei COMITES – Comitati degli italiani all’estero, purché siano residenti nella circoscrizione consolare da almeno sei mesi alla data delle elezioni.

    Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia
    Ufficio AIRE
    5-7, rue Marie Adélaïde
    L-2128 Luxembourg

    Tel. (+352) 44 36 44 – 1 / (+352) 44 36 44-334

    ambasciata.lussemburgo@esteri.it
    consolare.lux@esteri.it
    aire.lux@esteri.it

    https://amblussemburgo.esteri.it/it/

  • 04.04

    Attestazione di soggiorno permanente
     

    Dopo 5 anni di residenza continua sul territorio lussemburghese si ottiene il diritto al soggiorno permanente per sé e per i membri della propria famiglia, ed è possibile richiede una attestation de séjour permanent (attestazione di soggiorno permanente). La domanda deve essere inoltrata per iscritto con l’apposito modulo (in francese, tedesco o inglese) e allegando i documenti richiesti alla Direction Générale de l’immigration du Ministère des Affaires Intérieures.

    Ministère des Affaires Intérieures Direction Générale de l’immigration – Service des étrangers
    26, route d’Arlon
    L-1140 – Luxembourg
    Adresse Postale B.P. 752 L-2017 Luxembourg
    Grand-Duché de Luxembourg
    (+352) 247-84040

    immigration.public@mai.etat.lu
    https://maint.gouvernement.lu/fr.html

  • 04.03

    Studenti e altre categorie
     

    Negli altri casi, studenti o cittadini che soggiornano volontariamente in Lussemburgo, si deve dimostrare di avere risorse sufficienti per non diventare un onere per l’assistenza sociale: redditi di vario tipo, conti bancari, regolari versamenti sul conto bancario o la prise en charge (presa in carico)

    La cifra minima mensile di cui deve disporre l’interessato è considerata il salario minimo in vigore. La prise en charge è un documento con cui un garante, residente in Lussemburgo, si impegna nei confronti di uno straniero e lo Stato del Lussemburgo a coprire le spese di soggiorno, le spese mediche (per tutta la durata del soggiorno) e le spese di rientro dallo straniero.

    Necessaria per studenti e inoccupati è inoltre la prova di affiliazione all’assicurazione sanitaria.

  • 04.02

    Lavoratori dipendenti e autonomi
     

    Per i lavoratori dipendenti è necessario presentare una attestazione di lavoro o il contratto di lavoro (datato e firmato da entrambe le parti) o una promesse d’embauche o lettre d’engagement (lettera di promessa di assunzione), documento che riporta i dettagli del contratto di lavoro – tipologia di impiego, salario, durata del contratto e data di assunzione – che il datore di lavoro si impegna a offrire al lavoratore (datata e firmata da entrambe le parti). I lavori di durata oraria ridotta e accessori (meno di 10 ore a settimana) non sono considerati sufficienti per acquisire la condizione di lavoratore dipendente.

    Il lavoratore autonomo e il libero professionista devono presentare una autorisation d’établissement (autorizzazione all’esercizio dell’attività) che autorizza all’esercizio della professione o l’abilitazione all’esercizio di una professione regolamentata (si veda in proposito il capitolo lavoro, riconoscimento professionale) o la licenza di commercio. Si consiglia di consultare la pagina di accesso alle professioni/autorizzazione di commercio sulla guida amministrativa dello Stato del Lussemburgo.

    https://guichet.public.lu/

  • 04.01

    L’arrivo nel Granducato del Lussemburgo – il diritto di soggiorno
     

    Soggiorno di durata inferiore ai tre mesi

    Per i soggiorni di durata inferiore ai tre mesi non vi sono formalità da adempiere, l’unica condizione richiesta è il possesso di un documento di identità valido (carta di identità o passaporto).

    Soggiorni di durata superiore ai tre mesi

    Per i soggiorni di durata superiore ai tre mesi il cittadino italiano deve presentare una déclaration d’arrivée e ottenere una attestation d’enregistrement, queste pratiche si svolgono presso il Comune lussemburghese di residenza.

    Il cittadino deve presentare entro 8 giorni dal suo arrivo sul territorio lussemburghese una déclaration d’arrivée (dichiarazione di ingresso nel Paese) presentando un documento in corso di validità (carta di identità o passaporto), l’atto di matrimonio/PACS e gli atti di nascita dei figli.

    Il cittadino deve quindi richiedere, entro i tre mesi dall’arrivo, una attestation d’enregistrement (attestato di registrazione) nel Comune di residenza.

    L’attestation d’enregistrement è rilasciata immediatamente e gratuitamente presentando un documento valido (carta di identità o passaporto) e la documentazione che attesti il rispetto di una delle seguenti condizioni:

    • Esercire un’attività come lavoratore dipendente o lavoratore autonomo;
    • Disporre, per sé stesso e i propri familiari, di risorse sufficienti per non diventare un onere per l’assistenza sociale, e di una assicurazione sanitaria;
    • Essere iscritto in un istituto di istruzione accreditato pubblico o privato nel Granducato di Lussemburgo per seguire un corso di studi o una formazione professionale. Anche in questo caso si dovrà dimostrare di disporre di risorse sufficienti per sé e per i propri familiari per evitare di diventare un onere per l’assistenza sociale, e dell’assicurazione sanitaria.

    L’attestation d’enregistrement riporta i dati del richiedente e il luogo di residenza. In caso di cambio di residenza l’aggiornamento deve essere effettuato entro otto giorni. In caso di smarrimento della attestation d’enregistrement deve essere effettuata una denuncia alla polizia per poter richiedere il nuovo documento.

  • 01.03

    Le due guerre mondiali
     

    Nel 1914 il Lussemburgo è invaso dalle truppe tedesche, le autorità lussemburghesi protestano ma mantengono il loro posto osservando una rigorosa neutralità nei confronti delle parti in conflitto.

    A guerra conclusa la granduchessa Marie-Adelaide, accusata di aver scelto una soluzione di accondiscendenza rispetto all’occupante, abdica in favore della sorella Charlotte mentre è indetto un referendum (il primo a suffragio universale maschile e femminile) sulla forma di Stato – monarchia o repubblica – e sull’orientamento economico del Paese dopo l’uscita dallo Zollverein. La popolazione vota per la monarchia e in favore di un’unione economica con la Francia.

    L’unione economica, a causa del ritiro della Francia dalla trattativa, è poi conclusa con il Belgio nel 1921: nasce l’Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL). Negli anni Venti e Trenta si susseguono fasi di crisi e ripresa economica.

    Il Lussemburgo, a livello europeo, partecipa a Ginevra ai lavori della costituenda Società delle Nazioni ma ribadisce la sua neutralità. Nel maggio del 1940 le truppe tedesche invadono nuovamente il Paese, la granduchessa Charlotte e il governo lussemburghese partono in esilio e si schierano con gli Alleati.

    L’annessione al III Reich, l’istituzione di un’amministrazione civile tedesca, l’obbligo dell’uso esclusivo del tedesco, una forte propaganda e altre iniziative, segnano la volontà dei nazisti di attuare una politica di germanizzazione forzata della popolazione lussemburghese.

    Dal 1942 i giovani lussemburghesi vengono arruolati a forza nella Wehrmacht mentre nel Paese si sviluppa, come in altri territori occupati, un movimento di resistenza. Nello stesso anno avrà luogo uno sciopero generale nazionale, represso nel sangue dai nazisti.

    Il Granducato sarà liberato il 10 settembre 1944 dalla III armata del Generale USA Patton, che subito dopo libererà Bastogne assediata dai nazisti e li sconfiggerà, ponendo fine alla Battaglia delle Ardenne.

  • 04.00

    Introduzione
     

    Qualsiasi cittadino dell’Unione europea (UE) e i suoi familiari, se cittadini dell’Unione europea, hanno diritto alla libertà di circolazione all’interno dell’UE, che dà loro, a determinate condizioni, il diritto di lavorare e risiedere in qualsiasi Paese Membro.

    Il cittadino italiano che arriva in Lussemburgo è pertanto tenuto, secondo la durata del soggiorno, a rispettare alcune regole riguardo la dichiarazione di residenza, le risorse per il proprio mantenimento, il lavoro, etc. Le medesime regole si applicano a tutti i cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea e degli Stati aderenti alla Associazione Europea di Libero Scambio (AELS/EFTA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Confederazione svizzera.

    Per tutte le questioni concernenti il soggiorno in Lussemburgo e trattate in questo capitolo si rinvia, per maggiori informazioni, alla guida amministrativa dello Stato del Lussemburgo, sezione Immigration: https://guichet.public.lu/fr/citoyens.html disponibile in francese, tedesco e inglese.

  • 01.02

    L’indipendenza nel 1839
     

    Nel 1830 la rivoluzione belga conduce alla creazione di un regno del Belgio separato dai Paesi Bassi, il territorio francofono del Granducato è amministrato dal nuovo regno belga mentre la fortezza del Lussemburgo è controllata dai Paesi Bassi.

    Infine, con il trattato di Londra del 19 aprile 1839 inizia il percorso di costruzione di uno stato indipendente, sono quindi fissati i confini che in seguito non verranno più modificati.

    Una carta costituzionale presentata nel 1841 e tre costituzioni successive (1848, 1856 e 1868) formano la base istituzionale per il giovane Stato e garantiscono ai cittadini i diritti e le libertà fondamentali.

    Il sistema politico scelto è quello di una democrazia rappresentativa sotto la forma di una monarchia costituzionale. Comincia a costituirsi in questa fase il sentimento nazionale, si scrivono canzoni patriottiche e si sviluppa una letteratura in lussemburghese.

    Dopo il trattato di Londra del 1839, il Granducato di Lussemburgo resta legato ai Paesi Bassi attraverso la connessione dinastica alla casata Orange-Nassau e alla Germania per l’adesione alla Confederazione germanica e l’adesione nel 1842 allo Zollverein – l’unione doganale tedesca.

    Dalla seconda metà del XIX secolo, il Paese registra una forte crescita economica grazie alla scoperta di depositi di minerali ferrosi, allo sviluppo delle connessioni ferroviarie – necessarie per importare carbone/coke ed esportare minerale di ferro e prodotti finiti – e all’espansione dell’industria metallurgica-siderurgica.

    Inizia sul finire di questo secolo un importante fenomeno migratorio che da questo momento in avanti caratterizzerà, a fasi alterne, la storia lussemburghese; la componente italiana, tanto alla fine del XIX secolo, quanto in seguito nel XX secolo e ancora oggi, è rilevante nel numero come nell’apporto sociale e culturale (si veda in proposito il saggio sull’immigrazione italiana).

    Nel 1867, un anno dopo la fine della Confederazione germanica, a seguito di una crisi tra Francia e Prussia, viene proclamato lo statuto di neutralità del Lussemburgo: l’ultima guarnigione prussiana lascia il Paese e la fortezza di Lussemburgo viene smantellata.

    Nel 1890, alla morte di Guglielmo III, termina la linea dinastica Orange-Nassau e con essa il legame con i Paesi Bassi: la corona granducale passa al ramo Nassau-Weilburg, il cui primo esponente è il granduca Adolfo.

  • 01.01

    La storia in breve – La costituzione del Granducato
     

    La costituzione del Granducato

    Il nome del Lussemburgo (Lucilinburhuc) appare per la prima volta nel 963 quando il conte Sigefroi acquisisce dall’abbazia Saint-Maximin di Treviri una struttura fortificata su uno sperone roccioso che domina la valle dell’Alzette, conosciuto come il “Bock”.

    Il territorio della contea del Lussemburgo si sviluppa nei secoli seguenti arrivando, alla fine del XIII secolo, ad occupare una vasta area estesa tra la Mosa e la Mosella. Nel 1308 il conte Enrico VII è eletto re dai principi elettori di Germania e nel 1312 incoronato imperatore del Sacro Romano Impero a Roma.

    In seguito, la casata del Lussemburgo porterà ancora tre volte la corona reale e imperiale (Carlo IV 1355-1378, Wenceslas II 1378-1400, Sigismond I 1411-1437). Nel 1354 Carlo IV del Lussemburgo eleva la contea a ducato, la dinastia del Lussemburgo si estingue però nel 1451 alla morte di Elisabeth de Goerlitz.

    Inizia una fase complessa in cui il controllo del ducato del Lussemburgo, posizionato al centro dello scacchiere europeo con la città-fortezza di Lussemburgo come punto di forza, è conteso da diverse casate.

    Conquistato nel 1443 dal duca di Borgogna diventa una provincia dei Paesi Bassi; quindi, è dominato dagli Asburgo di Spagna (XVI e XVII secolo) e dagli Asburgo d’Austria (XVIII secolo), con un breve periodo di dominazione francese tra il 1684 e il 1697.

    Nel 1795 le armate rivoluzionarie francesi entrano a Lussemburgo e il ducato è annesso alla Francia divenendo il « Département des Forêts ».

    Nel 1815 al Congresso di Vienna viene deciso di creare un grande regno dei Paesi Bassi accanto alla Francia. Il Lussemburgo, elevato al rango di granducato, è teoricamente indipendente ma legato da unione dinastica personale a Guglielmo I d’Orange Nassau, re dei Paesi Bassi e Granduca di Lussemburgo.

  • 23/12/2016

    Tanti auguri
     

    Schei Chreschtdeeg an e gudde Rutsch an d’neit Joer !
    Tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo !
    Joyeuses fêtes de fin d’année !
    Merry Christmas and happy New Year !

     

    crédit photo Jez Timms
  • 18/11/2016

    Voto in lussemburgo per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016
     

    Per cosa si vota?

    Quesito referendario: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?”.

    Gli elettori che non avessero ricevuto il plico elettorale potranno rivolgersi alla Cancelleria Consolare dell’Ambasciata (5, rue Marie Adélaide – 2128 Luxembourg) per ritirarlo ovvero per richiedere un duplicato.

    La richiesta di duplicato (vd. modello) potrà pervenire anche via mail (notarile.lux@esteri.it) accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento.

    Si attira l’attenzione sulle responsabilità penali conseguenti al doppio voto (art.18, comma 2, Legge 459/2001)

    Oltre i normali orari settimanali, la Cancelleria Consolare sarà aperta al pubblico anche sabato 26 e domenica 27 novembre 2016 dalle ore 09h00 alle ore 13h00.

    Istruzioni per l’esercizio di voto a l’estero.

    foglio_informativo

    http://www.amblussemburgo.esteri.it/ambasciata_lussemburgo/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2016/11/referendum-costituzionale-4-dicembre.html

  • 01/11/2016

    SÉISME ITALIE CENTRALE asbl
     

    24 août 2016, à 3h36 la terre commence à trembler en Italie centrale.
    Le bilan est lourd, 297 morts, 388 blessés et des villages détruits.

    Maintenant il faut penser à reconstruire pour donner un futur aux 4 000 personnes privées de leur toit, de leur travail.

    La communauté italienne, sous l’impulsion de plusieurs associations, et avec le soutien du COMITES Luxembourg, a décidé d’agir pour soutenir ses compatriotes de l’Italie Centrale si lourdement touchés par cette nouvelle catastrophe naturelle, et a constitué l’A.s.b.l. «Séisme Italie Centrale», afin d’organiser une collecte commune de fonds.

    Les fonds récoltés seront utilisés pour financer des projets de reconstruction répartis en accord et en collaboration avec les institutions locales représentant les zones géographiques frappées par le séisme.

    Nous comptons toutefois aussi sur votre soutien. Vous pouvez nous aider en faisant un don sur le compte suivant:

    Titulaire: Séisme Italie Centrale A.s.b.l.
    IBAN: LU42 1111 7043 3316 0000
    POST Luxembourg
    Code BIC: CCPLLULL
    Communication: «Aide aux populations de l’Italie Centrale»

    https://www.facebook.com/groups/1779404332342007

    Documents à télécharger :

  • 27/10/2016

    Referendum Costituzionale – 4 dicembre 2016
     

    Con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2016 sono stati convocati per domenica 4 dicembre 2016 i comizi elettorali per il REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO avente ad oggetto il seguente quesito referendario: Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?

    Elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE

    Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro indirizzo di residenza. Qualora l’elettore non lo ricevesse potrà sempre richiederne il duplicato all’Ufficio consolare di riferimento. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato l’UFFICIO CONSOLARE competente circa il proprio indirizzo di residenza.

    Chi invece, essendo iscritto nell’AIRE, intende votare in Italia, dovrà far pervenire all’UFFICIO CONSOLARE competente per residenza (Ambasciata o Consolato) un’apposita dichiarazione (vedasi fac-simile) su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, l’indicazione della consultazione per la quale l’elettore intende esercitare l’opzione.

    La dichiarazione deve essere datata e firmata dall’elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità dello stesso e può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano all’UFFICIO CONSOLARE, anche tramite persona diversa dall’interessato, entro l’8 ottobre 2016, con possibilità di revoca entro lo stesso termine.

    Elettori temporaneamente all’estero.

    Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del Referendum, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero.

    Per partecipare al voto all’estero, tali elettori dovranno – far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione.

    Il Ministero dell’Interno ha diramato la Circolare n. 40 del 28 settembre 2016 (il cui testo è reperibile al link http://elezioni.interno.it/circolari.html) nella quale – dopo aver confermato che la scadenza fissata dalla legge è l’8 ottobre – ha invitato i Comuni ad accettare, in via amministrativa, anche le opzioni che perverranno oltre tale termine, purché entro il 2 novembre prossimo.

    E’ possibile la revoca della medesima opzione entro lo stesso termine: si ricorda infine che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per il Referendum del 4 dicembre 2016).

    L’opzione (fac-simile qui reperibile) può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato (nel sito www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani).

    La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova – per motivi di lavoro, studio o cure mediche – in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del referendum; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).

    La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).

  • 03/08/2016

    La situazione dell’insegnamento della lingua italiana a Lussemburgo
     

    Si è tenuta ieri in Residenza la terza riunione organizzata dall’Ambasciatore Stefano Cacciaguerra, sulla situazione dell’insegnamento della lingua italiana a Lussemburgo alla presenza dei rappresentanti del COMITES e delle associazioni italiane in Lussemburgo.