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Trasferirsi nel Granducato di Lussemburgo

Tutto per preparare il trasferimento.

Introduzione

Qualsiasi cittadino dell’Unione europea (UE) e i suoi familiari, se cittadini dell’Unione europea, hanno diritto alla libertà di circolazione all’interno dell’UE, che dà loro, a determinate condizioni, il diritto di lavorare e risiedere in qualsiasi Paese Membro. Il cittadino italiano che arriva in Lussemburgo è pertanto tenuto, secondo la durata del soggiorno, a rispettare alcune regole riguardo la dichiarazione di residenza, le risorse per il proprio mantenimento, il lavoro, etc. Le medesime regole si applicano a tutti i cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea e degli Stati aderenti alla Associazione Europea di Libero Scambio (AELS/EFTA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Confederazione svizzera. Per tutte le questioni concernenti il soggiorno in Lussemburgo e trattate in questo capitolo si rinvia, per maggiori informazioni, alla guida amministrativa dello Stato del Lussemburgo, sezione Immigration: www.guichet.public.lu disponibile in francese, tedesco e inglese.

  • 04.01

    L’arrivo nel Granducato del Lussemburgo – il diritto di soggiorno
     

    Soggiorno di durata inferiore ai tre mesi
    Per i soggiorni di durata inferiore ai tre mesi non vi sono formalità da adempiere, l’unica condizione richiesta è il possesso di un documento di identità valido (carta di identità o passaporto).

    Soggiorni di durata superiore ai tre mesi
    Per i soggiorni di durata superiore ai tre mesi il cittadino italiano deve presentare una déclaration d’arrivée e ottenere una attestation d’enregistrement, queste pratiche si svolgono presso il Comune lussemburghese di residenza.

    Il cittadino deve presentare entro 8 giorni dal suo arrivo sul territorio lussemburghese una déclaration d’arrivée (dichiarazione di ingresso nel Paese) presentando un documento in corso di validità (carta di identità o passaporto), l’atto di matrimonio/PACS e gli atti di nascita dei figli.

    Il cittadino deve quindi richiedere, entro i tre mesi dall’arrivo, una attestation d’enregistrement (attestato di registrazione) nel Comune di residenza.

    La attestation d’enregistrement è rilasciata immediatamente e gratuitamente presentando un documento valido (carta di identità o passaporto) e la documentazione che attesti il rispetto di una delle seguenti condizioni:
    • Esercire un’attività come lavoratore dipendente o lavoratore autonomo;
    • Disporre, per se stesso e i propri familiari, di risorse sufficienti per non diventare un onere per l’assistenza sociale, e di una assicurazione sanitaria;
    • Essere iscritto in un istituto di istruzione accreditato pubblico o privato nel Granducato di Lussemburgo per seguire un corso di studi o una formazione professionale. Anche in questo caso si dovrà dimostrare di disporre di risorse sufficienti per sé e per i propri familiari per evitare di diventare un onere per l’assistenza sociale, e dell’assicurazione sanitaria.

    L’attestation d’enregistrement riporta i dati del richiedente e il luogo di residenza. In caso di cambio di residenza l’aggiornamento deve essere effettuato entro otto giorni. In caso di smarrimento della attestation d’enregistrement deve essere effettuata una denuncia alla polizia per poter richiedere il nuovo documento.

  • 04.02

    Lavoratori dipendenti e autonomi
     

    Per i lavoratori dipendenti è necessario presentare una attestazione di lavoro o il contratto di lavoro (datato e firmato da entrambe le parti) o una promesse d’embauche o lettre d’engagement (lettera di promessa di assunzione), documento che riporta i dettagli del contratto di lavoro – tipologia di impiego, salario, durata del contratto e data di assunzione – che il datore di lavoro si impegna a offrire al lavoratore (datata e firmata da entrambe le parti). I lavori di durata oraria ridotta e accessori (meno di 10 ore a settimana) non sono considerati sufficienti per acquisire la condizione di lavoratore dipendente.

    Il lavoratore autonomo e il libero professionista devono presentare una autorisation d’établissement (autorizzazione all’esercizio dell’attività) che autorizza all’esercizio della professione o l’abilitazione all’esercizio di una professione regolamentata (si veda in proposito il capitolo lavoro, riconoscimento professionale) o la licenza di commercio. Si consiglia di consultare la pagina di accesso alle professioni/autorizzazione di commercio sulla guida amministrativa dello Stato del Lussemburgo.

    www.guichet.public.lu

  • 04.03

    Studenti e altre categorie
     

    Negli altri casi, studenti o cittadini che soggiornano volontariamente in Lussemburgo, si deve dimostrare di avere risorse sufficienti per non diventare un onere per l’assistenza sociale: redditi di vario tipo, conti bancari, regolari versamenti sul conto bancario o la prise en charge (presa in carico). La cifra minima mensile di cui deve disporre l’interessato è considerata il salario minimo in vigore. La prise en charge è un documento con cui un garante, residente in Lussemburgo, si impegna nei confronti di uno straniero e lo Stato del Lussemburgo a coprire le spese di soggiorno, le spese mediche (per tutta la durata del soggiorno) e le spese di rientro dallo straniero.

  • 04.04

    Attestazione di soggiorno permanente
     

    Dopo 5 anni di residenza continua sul territorio lussemburghese si ottiene il diritto al soggiorno permanente ed è possibile richiede una attestation de séjour permanent (attestazione di soggiorno permanente). La domanda deve essere inoltrata per iscritto con l’apposito modulo (in francese, tedesco o inglese) e allegando i documenti richiesti alla Direction de l’immigration du Ministère des Affaires étrangères et européennes.

    Ministère des Affaires étrangères et européennes
    Direction de l’immigration – Service des étrangers
    26, route d’Arlon
    L-1140 – Luxembourg
    Adresse Postale B.P. 752 L-2017 Luxembourg
    Grand-Duché de Luxembourg
    (+352) 247-84040
    immigration.public@mae.etat.lu
    www.mae.lu

  • 04.05

    L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE)
     

    L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), istituita con la Legge n. 470 del 27 ottobre 1988, è parte integrante dell’anagrafe italiana e contiene i dati di tutti i cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore a dodici mesi. È dovere di ogni cittadino italiano che si trasferisce per più di dodici mesi comunicare al Comune di ultima residenza e, entro novanta giorni dall’arrivo al Consolato/Cancelleria Consolare competente, l’avvenuto trasferimento. Il cittadino italiano con l’iscrizione all’AIRE ottiene il diritto di voto all’estero, può chiedere il rilascio/rinnovo dei documenti di identità (carta di identità e passaporto) ed esce dal sistema sanitario italiano, ovvero perde l’assistenza sanitaria di base in Italia, pur conservando quella per le emergenze ed il diritto, in alcuni casi, a ricevere cure mediche e ottenerne il rimborso (si veda il capitolo sanità).

    Le persone nate all’estero ma che hanno acquisito la cittadinanza italiana per nascita o le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana all’estero devono ugualmente dare notizia all’AIRE della propria residenza. Non devono iscriversi all’AIRE coloro che si recano all’estero per soggiorni brevi o stagionali, comunque di durata non superiore ai dodici mesi.

    Gli iscritti all’AIRE sono tenuti a informare il Consolato competente di trasferimenti di Paese, cambio di indirizzo, modifiche dello stato civile (nascite, matrimoni, divorzi). L’iscrizione all’AIRE avviene presso il Consolato presentando un documento di identità valido, questi provvede quindi a comunicare i dati al Comune di riferimento per il cittadino richiedente l’iscrizione.L’iscrizione può essere effettuata anche on-line tramite FAST IT – un portale in linea dei servizi consolari – mediante registrazione dell’utente al seguente link : serviziconsolarionline.esteri.it

    Gli elettori italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono altresì votare per l’elezione dei rappresentanti dei COMITES – Comitati degli italiani all’estero.

    Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia
    Ufficio AIRE
    5-7, rue Marie Adélaïde
    L-2128 Luxembourg
    Tel. (+352) 44 36 44 1
    consolare.lux@esteri.it
    www.amblussemburgo.esteri.it
    aire.lux@esteri.it

  • 04.06

    Diritti civili e politici
     

    Voto in Lussemburgo

    Voto alle elezioni amministrative: i residenti in Lussemburgo da almeno 5 anni, maggiorenni e che godono di pieni diritti civili in Lussemburgo e nel Paese d’origine hanno il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni comunali del Comune lussemburghese di residenza. Questo non toglie loro il diritto di voto nel Paese d’origine.

    Voto alle elezioni europee: i cittadini italiani residenti in Lussemburgo possono scegliere di votare per i rappresentanti della loro circoscrizione italiana di origine oppure per i sei rappresentanti del Granducato di Lussemburgo (il Lussemburgo costituisce una circoscrizione elettorale unica), esercitando un’opzione in tal senso presso il Comune lussemburghese di residenza.
    Per le elezioni amministrative e per le elezioni europee coloro che soddisfano i detti requisiti devono iscriversi sulle liste elettorali dei Comuni di residenza almeno 86 giorni prima del giorno della votazione. Si ricorda che in Lussemburgo, una volta che si sia iscritti sulle liste elettorali, il voto è obbligatorio (si veda paragrafo politica in Lussemburgo).

    Voto in Italia

    I cittadini italiani residenti in Lussemburgo e regolarmente iscritti all’AIRE hanno il diritto di voto all’estero per corrispondenza, possono pertanto votare in Lussemburgo per le elezioni politiche italiane e per i referendum abrogativi e costituzionali. Per queste elezioni riceveranno comunicazione a mezzo posta alcune settimane prima della data della consultazione.
    A partire dal 2016 i cittadini italiani temporaneamente residenti all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani.

    Tali elettori che intendano partecipare al voto dovranno far pervenire la comunicazione al Comune italiano d’iscrizione nelle liste elettorali entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali.

    Per i termini di legge e per le modalità da seguire per il diritto al voto dei residenti esteri temporanei si rinvia alla pagina sul voto all’estero nel sito del Ministero degli Esteri.
    www.esteri.it

  • 04.07

    Rinnovo del passaporto/carta di identità/patente di guida
     

    Il cittadino italiano residente all’estero o non residente che si trovi senza documenti per furto o smarrimento può rivolgersi alla Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia. Egli è tenuto a presentare, come per un rinnovo eseguito in Italia, le fototessere e, nel caso di furto o smarrimento, la denuncia effettuata presso l’autorità di polizia. A partire da lunedì 4 novembre 2019 è possibile prenotare on-line un appuntamento per alcuni Servizi Consolari erogati dall’Ambasciata d’Italia in Lussemburgo, attraverso il sistema di prenotazione “Prenota OnLine”. Tra queste attività che potranno essere erogate tramite il servizio di prenotazione, c’è quella per il rilascio della carta d’identità elettronica CIE.

    Per i dettagli (documenti richiesti, fototessere e costi) è bene consultare, prima di presentarsi presso la Cancelleria consolare, il sito internet dell’Ambasciata d’Italia in Lussemburgo.
    www.amblussemburgo.esteri.it

  • 04.08

    Integrazione dei cittadini stranieri
     

    OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ONA) E CONTRAT D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION (CAI)

    L’Office national de l’accueil è un’istituzione del governo lussemburghese destinata a coordinare la politica di accoglienza e integrazione, facilitare il processo di integrazione internazionale, lottare contro la discriminazione, monitorare i flussi migratori, seguire i richiedenti protezione internazionale e infine gestire strutture ricettive.

    Office national de l’accueil (ONA)
    5, rue Carlo Hemmer
    L-1734 – Luxembourg
    (+352) 247-85700
    info@ona.public.lu
    www.ona.public.lu

    Tra i dispositivi sviluppati dall’ONA si trova il Contrat d’accueil et d’intégration, uno strumento per favorire l’integrazione in Lussemburgo degli stranieri aventi più di 16 anni, residenti legalmente in Lussemburgo e che desiderano installarvisi in maniera stabile. Il CAI si rivolge a cittadini dell’Unione europea e di paesi terzi.

    L’adesione è facoltativa e prevede un impegno da parte dell’aderente a partecipare attivamente al programma e una serie di vantaggi. Il cittadino interessato al CAI deve prendere un appuntamento chiamando il centralino dell’ONA. Chi non conoscesse nessuna delle tre lingue amministrative può farlo presente al centralino, sarà quindi indirizzato verso un funzionario che possa, nel limite del possibile, mettere in atto una mediazione linguistica.

    La partecipazione al programma del CAI permette di accedere a:

    • Corsi di lingua a tariffa ridotta (per francese, tedesco e lussemburghese)
    • Una giornata di informazione (funzionamento e prestazioni del CAI) e un corso di formazione civica (la partecipazione a giornata e corso è gratuita)
    • Una giornata di orientamento sui servizi pubblici e iniziative disposti per favorire l’integrazione (la partecipazione è gratuita).
      Si aggiunge che la frequentazione del corso di educazione civica implica la dispensa dal frequentare in seguito i corsi di educazione civica necessari per l’acquisizione della nazionalità lussemburghese. Il completamento del programma del CAI è considerato infatti prova di buona integrazione in vista della richiesta dello status di residente a lungo termine.

    Contrat d’accueil et d’intégration (CAI)
    Service Intégration Coordination du service intégration
    (+352) 247-85785
    Ou 8002 6006
    cai@integration.etat.lu
    www.forum-cai.lu

  • 04.09

    La nazionalità lussemburghese
     

    L’accesso alla cittadinanza lussemburghese è regolato dalla legge dell’8 marzo 2017 che ha preso effetto a partire dal 1 aprile 2017. Di seguito riportiamo le linee generali della nuova legge per quanto riguarda i casi di maggiore interesse per i cittadini italiani: lo ius soli per i nati in Lussemburgo e la naturalizzazione per gli italiani residenti in Lussemburgo. Si rimanda per approfondimenti e precisazioni al testo della legge. (http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/08/a289/jo )

    Ius soli

    la legge dell’8 marzo 2017 introduce lo ius soli. Un bambino nato in Lussemburgo da genitori non lussemburghesi riceve automaticamente la nazionalità lussemburghese al compimento della maggiore età (18 anni), a condizione di aver vissuto per almeno 5 anni consecutivi in ​​Lussemburgo, e che uno dei genitori abbia risieduto in Lussemburgo per almeno 12 mesi (consecutivi) immediatamente precedenti il ​​parto. I genitori possono anche richiedere la cittadinanza lussemburghese per i figli a partire dai 12 anni di età, sempre rispettando le medesime condizioni. Nel lasso di tempo che intercorre tra la nascita e l’acquisizione della nazionalità lussemburghese, il minore ha la nazionalità dei genitori. Alcuni casi particolari sono considerati dalla legge, ad esempio ricevono automaticamente la nazionalità lussemburghese i minori nati in Lussemburgo di cui non si conoscono i genitori.

    Naturalizzazione e opzione

    il cittadino straniero residente in Lussemburgo può richiedere la cittadinanza lussemburghese se soddisfa alcune condizioni.

    Primo, il richiedente deve dimostrare la sua residenza abituale nel Granducato del Lussemburgo da almeno cinque anni di cui l’ultimo anno, quello precedente la domanda di naturalizzazione, deve essere ininterrotto.

    Secondo, il richiedente deve dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua lussemburghese, livello A2 espressione orale e B1 di comprensione orale secondo il Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) (http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/european-skills-passport/language-passport). La conoscenza della lingua lussemburghese ai livelli sopra indicati è certificabile con il superamento dello Sproochentest Lëtzebuergesch presso l’INL (Institut National des Langues). Coloro che risiedono nel Granducato da almeno 20 anni (di cui l’ultimo senza interruzioni) non sono tenuti a presentare le certificazioni sopra indicate ma devono seguire un corso di lingua lussemburghese della durata di 24 ore.

    Terzo, il richiedente deve partecipare al corso « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » (Vivere insieme nel Granducato del Lussemburgo) diviso in tre moduli (diritti fondamentali dei cittadini, il Granducato di Lussemburgo: istituzioni statali e comunali e il Lussemburgo: storia dell’integrazione europea) o aver superato con successo le prove di esame sui tutti e tre i moduli.

    Quarto, il richiedente deve dimostrare la propria condizione di onorabilità, non deve essere stato condannato, nei 15 anni precedenti la domanda, in Lussemburgo o all’estero, ad un periodo di reclusione di 12 mesi o più, o ad una condanna condizionale di 24 mesi o più per azioni considerate reato nel diritto lussemburghese.

    La procedura per la richiesta della cittadinanza lussemburghese è gratuita (ad esclusione dello Sproochentest Lëtzebuergesch) e dal 10 luglio 2009 è sancito il diritto alla cittadinanza multipla, di conseguenza l’acquisizione della cittadinanza lussemburghese dopo questa data non implica più la rinuncia alla cittadinanza italiana.