05.01
Il lavoratore dipendente
In Lussemburgo l’orario di lavoro è di 8 ore al giorno per 40 ore settimanali. La durata massima non può superare le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali. Ogni dipendente ha legalmente diritto a 26 giorni di ferie retribuite per anno, a cui si aggiungono 11 giorni di festività fissate per legge. Il salario minimo è fissato per legge per il 2024 a 2570,93 euro lordi mensili per un lavoratore non qualificato e 3 085,11 euro lordi mensili per un lavoratore qualificato.
I contratti di lavoro dipendente si distinguono in CDD, Contrat à durée déterminée – contratto a durata determinata e CDI, Contrat à durée indéterminée – contratto a tempo indeterminato. I contratti sono redatti in forma scritta e firmati al più tardi nel momento in cui il dipendente prende servizio.
Il CDD può essere rinnovato due volte, per una durata massima di ventiquattro (24) mesi. Per questo tipo di contratto è previsto un periodo di prova della durata minima di due settimane e massima di dodici mesi. Il contratto può essere rescisso di comune accordo tra datore di lavoro e dipendente prima del suo termine (fatte salve le prime due settimane), a condizione che una clausola in tal senso sia stata sottoscritta da entrambe le parti al momento della firma dello stesso. In caso di risoluzione anticipata da parte del datore di lavoro, il dipendente ha diritto a una compensazione pecuniaria la cui entità dipende dalla durata della relazione di lavoro, dal tipo di contratto, dal settore etc.
Il CDI, contratto la cui durata non è definita, prevede un periodo di prova che non può essere inferiore alle due settimane né superiore ai sei mesi (un periodo di prova di dodici mesi può essere richiesto in caso di salari elevati). La risoluzione del contratto da parte del dipendente o del datore di lavoro (fatte salve le prime due settimane) prevede una serie di obblighi. Il dipendente non è tenuto a indicare le ragioni per cui intende rescindere il contratto, ma deve rispettare un periodo di preavviso che varia in funzione dell’anzianità del lavoratore stesso: un mese se questa è inferiore ai cinque anni, due mesi se superiore ai cinque anni, tre mesi se superiore ai dieci anni. Il datore di lavoro può mettere fine al contratto in caso di colpa grave del dipendente tale da rendere le relazioni di lavoro definitivamente e immediatamente impossibili. Qualora questo caso non si verificasse, il datore di lavoro è tenuto a indicare al dipendente, a mano o a mezzo raccomandata, le ragioni serie e reali del licenziamento. Il dipendente può ugualmente pretendere queste informazioni. In caso di licenziamento in assenza di colpa grave, il dipendente ha diritto a un periodo di preavviso di durata variabile secondo l’anzianità di lavoro: due mesi se inferiore ai cinque anni, quattro mesi se superiore a cinque anni e sei mesi se superiore a dieci anni.
I contratti stagionali (saisonniers) costituiscono una tipologia particolare di CDD, le disposizione particolari che regolano questo tipo di contratto sono disponibili all’indirizzo seguente: https://guichet.public.lu/fr/entreprises/ressources-humaines/contrat-convention/contrat-travail.html
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