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Giugno 2020

  • 26/06/2020

    Estensione di alcune misure relative allo svolgimento di riunioni in società e altre persone giuridiche oltre lo stato di crisi
     

    Comunicato 26.06.2020

    Legge del 20 giugno 2020 che estende le misure relative allo svolgimento di riunioni nelle società e in altre persone giuridiche

    La legge del 20 giugno 2020 (di cui copia in allegato) proroga le misure introdotte in merito allo svolgimento di riunioni nelle società e in altre persone giuridiche è di estendere gli effetti del regolamento granducale del 20 marzo 2020 adottato sulla base dell’articolo 32, paragrafo 4 della Costituzione, al fine di estendere oltre la fine dello stato di crisi il meccanismo che consente alle società e alle altre persone giuridiche di tenere le loro assemblee generali e altre riunioni essenziali senza dover essere fisicamente presenti, anche se ciò non è previsto nei loro statuti.

    Inoltre, la nuova legge consente alle associazioni senza scopo di lucro, ai sindacati di comproprietà, all’Ordine dei dottori commercialisti e all’Istituto dei revisori dei conti di rinviare le loro assemblee generali entro il 30 settembre 2020 e al fondo per gli alloggi di avere tempo aggiuntivo per completare il processo di approvazione dei suoi conti e di alcuni documenti correlati.

    Comunicato del Ministère de la Justice

    Per scaricare la copia della legge : eli-etat-leg-loi-2020-06-20-a541-jo-fr-pdf

  • 24/06/2020

    Cosa cambia con le “leggi COVID-19” per i cittadini
     

    Comunicato 24.06.2020

    Le due leggi COVID-19 adottate dalla Camera dei deputati il 22 giugno definiscono il quadro giuridico applicabile durante il periodo della pandemia di COVID-19 dopo lo stato di crisi. Questo termina mercoledì 24 giugno 2020 a mezzanotte.

    Il Ministro della Sanità Paulette Lenert ripresenta la sua richiesta di responsabilità individuale: “Finché non vi saranno farmaci efficaci contro la malattia COVID-19 o il vaccino contro il virus SARS-CoV-2, queste misure rappresentano il modo più efficace per combattere l’epidemia ed è agendo responsabilmente che ciascuno di noi può aiutare a prevenire la diffusione del virus e prevenire una seconda ondata.”

    La nuova legge sugli individui mette in atto una serie di misure applicabili ai cittadini per continuare la lotta contro la pandemia di COVID-19. Ruotano attorno a tre assi:

    • Supervisione delle riunioni di massa;
    • L’applicazione di misure protettive come indossare una mascherina o prendere le distanze;
    • La rapida identificazione, monitoraggio e rimozione di persone infette e potenzialmente infette.

    La nuova legge sul lato commerciale introduce una serie di misure relative alle attività economiche, sportive o culturali e all’accoglienza del pubblico. Stabilisce le attuali restrizioni e regole sulla salute, ad esempio in ristoranti, bar e caffetterie, nonché sanzioni.

    Misure di protezione obbligatorie

    E’ obbligatorio indossare una mascherina:

    • Per gli utenti del trasporto pubblico (autobus, treno, tram); il conducente è esente dall’uso obbligatorio di una maschera quando è rispettata una distanza interpersonale di due metri o quando un cartello lo separa dai passeggeri;
    • Per attività che accolgono il pubblico: negozi, biglietterie, attività culturali, tempo libero, ecc.

    Non è necessario indossare una mascherina:

    • per bambini di età inferiore a 6 anni;
    • per minori di età inferiore ai 13 anni per attività all’aperto;
    • per le persone con disabilità con un certificato medico che giustifica questa esenzione e che stanno attuando misure sanitarie per prevenire la diffusione del virus;
    • per gli attori culturali e sportivi durante l’esercizio delle loro attività.

    Distanza obbligatoria o obbligo d’indossare una mascherina:

    • Riunioni di oltre 20 persone in occasione di eventi organizzati in uno stabilimento chiuso o in un luogo aperto sono autorizzati alle seguenti doppie condizioni:
      • La fornitura di posti assegnati alle persone che partecipano all’evento;
      • Rispetto della distanza di due metri tra le persone o indossare una mascherina.

    Durante le riunioni in luoghi privati il Ministero della Salute raccomanda vivamente di applicare misure di distanziazione, rispettivamente di indossare una mascherina o un dispositivo equivalente quando la distanza di due metri non può essere rispettata.

    • L’obbligo di assegnare posti a sedere non si applica quando si esercita la libertà di manifestare o ai funerali all’esterno. Tuttavia, indossare una mascherina è obbligatorio se non è possibile rispettare una distanza interpersonale di due metri.
    • Durante fiere, spettacoli e mercati, l’uso della mascherina è obbligatorio in ogni momento per gli espositori e per i visitatori quando non è possibile rispettare una distanza interpersonale di due metri.

    Misure specifiche

    • I ristoranti, i bar, le sale di ristorazione degli esercizi ricettivi, le fiere dei consumatori, le mense e qualsiasi altro luogo di ristorazione occasionale sono tenuti ad applicare le seguenti misure:
      • I clienti vengono serviti solo nei posti a sedere;
      • Ogni tavolo può ospitare solo un numero massimo di 10 persone a meno che non appartengano alla stessa famiglia;
      • I tavoli affiancati sono separati da una distanza di almeno 1,5 metri o, nel caso di una distanza più breve, da una barriera o da una separazione fisica per limitare il rischio di infezione;
      • Indossare una mascherina è obbligatorio per il cliente quando non è seduto al tavolo;
      • Indossare una mascherina è obbligatorio per il personale a diretto contatto con il cliente;
      • La chiusura deve avvenire al più tardi a mezzanotte senza alcuna deroga.
    • Le aree benessere (sauna, hammam, ecc.) possono essere occupate da una sola persona o da più persone della stessa famiglia.
      • È vietato il contatto fisico nel contesto di attività sportive ad eccezione degli atleti d’élite. Questa eccezione si applica anche ai programmi sportivi organizzati da Sportlycée, ad eccezione delle competizioni.
      • È vietato il contatto fisico nel contesto di attività culturali, ad eccezione degli attori professionisti del teatro e del cinema, nonché dei ballerini professionisti, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione nel contesto della lotta contro la pandemia di COVID. 19. Un regolamento granducale può imporre regole sanitarie di depistaggio, distanziamento e disinfezione.

    Attività vietate

    • Le fiere e gli spettacoli sono vietati, a meno che non siano organizzati all’aperto.
    • I night club devono rimanere chiusi.

    Questi divieti sono spiegati dall’aumentato rischio di contaminazione e dall’impossibilità di rispettare le regole del distanziamento sociale durante questi eventi.

    Misure necessarie per seguire l’evoluzione del virus
    La legge riguardante le persone fisiche prevede anche le disposizioni necessarie per monitorare l’evoluzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 e lo stato di salute delle persone infette o ad alto rischio d’infezione.

    Le persone infette comunicano al Direttore della Sanità un numero di informazioni strettamente limitate sul loro stato di salute e sull’identità delle persone di contatto nelle ultime 48 ore. I responsabili di viaggi organizzati con mezzi collettivi di trasporto di persone, i responsabili di ospedali, strutture ricettive o reti sanitarie possono anche essere tenuti a fornire determinate informazioni al Direttore della Salute, su richiesta di quest’ultimo.

    In tutti i casi, il trattamento di questi dati è effettuato in conformità con la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali. I dati personali trattati sono resi anonimi dopo un periodo di tre mesi dalla fine della crisi.

    Inoltre, se esistono motivi medici che consentono di ritenere che le persone interessate presentino un rischio elevato di infettare altre persone, il Direttore della Sanità può adottare, sotto forma di prescrizione medica, alcune misure per quanto riguarda queste persone, vale a dire:

    • Mettere in quarantena il positivo presso la residenza effettiva o altro luogo di residenza, per un periodo di sette giorni con la presentazione a un test di screening per l’infezione con il virus SARS-CoV-2 dal quinto giorno. In caso di rifiuto di sottoporsi a un test di screening il quinto giorno, la quarantena è estesa per un massimo di sette giorni;
    • Isolamento, presso la residenza effettiva o altro luogo di residenza con divieto di uscita, per un periodo rinnovabile di due settimane, in caso di risultato di un test positivo per il virus SARS-CoV-2, a massimo due volte.

    Alla persona interessata è rilasciato un certificato di incapacità lavorativa o esenzione dalla scuola. Può presentare ricorso contro l’ordinanza del Direttore della Sanità dinanzi al tribunale amministrativo, entro tre giorni dalla notifica o dalla ricezione dell’ordine.

    Se la persona infetta rappresenta un pericolo per la salute degli altri e si oppone all’abitazione in un altro luogo idoneo, il presidente del tribunale distrettuale del luogo di domicilio o della residenza dell’interessato può decidere , per ordine, il parto forzato della persona infetta in uno stabilimento ospedaliero o in un’altra istituzione, stabilimento o struttura idonei e attrezzati, per una durata massima della durata dell’ordine di isolamento rimanente da eseguire . Questa misura è inquadrata da condizioni molto rigide che sono dettagliate nell’articolo 6 della legge relativa alle persone fisiche.

    Entrambe le leggi sono applicabili per un mese e possono essere adattate in qualsiasi momento, se necessario. Qualsiasi modifica richiederà un intervento da parte della Camera dei deputati.

    Allegati
    Gli allegati possono essere scaricati dai siti web seguenti :
    www.covid19.lu et portale www.sante.lu.

    Comunicato del Ministère de la Santé

  • 15/06/2020

    Il Presidente e i membri del COMITES di Lussemburgo desiderano dare il benvenuto al nuovo Ambasciatore d’Italia in Lussemburgo, S.E. Diego Brasioli, augurandogli buon lavoro e una proficua permanenza nel Granducato di Lussemburgo
     

    S.E. Diego BRASIOLI – Nuovo Ambasciatore d’Italia in Lussemburgo

    Nato a Roma, 23 novembre 1961. Università di Roma: laurea in scienze politiche, 15 marzo 1985.

    In seguito ad esame di concorso nominato Volontario nella carriera diplomatica, 14 marzo 1986. All’Istituto Diplomatico, corso di formazione professionale, 24 marzo 1986-15 gennaio 1987. Alla Dir. Gen. Personale e A., Uff. IV, 16 gennaio 1987.

    Segretario di legazione, 16 gennaio 1987. Secondo segretario commerciale ad Islamabad, 15 ottobre 1988. Confermato nella stessa sede con funzioni di Primo segretario commerciale, 1° maggio 1990.

    Primo segretario di legazione, 14 settembre 1990. Primo segretario ad Amman, 18 ottobre 1991. Alla Dir. Gen. Affari Politici, Uff. IX, 18 dicembre 1995.

    Consigliere di legazione, 1° maggio 1996. All’Istituto Diplomatico, corso di superiore informazione professionale, 1° ottobre 1996-30 settembre 1997. Riassume alla Dir. Gen. Affari Politici, Uff. IX, 1° ottobre 1997. Consigliere a Beirut, 1° ottobre 1999. Consigliere di ambasciata, 2 luglio 2000. Confermato nella stessa sede con funzioni di Primo consigliere, 26 ottobre 2000. Console Generale a Los Angeles, 14 luglio 2003. Alle dirette dipendenze del Direttore Generale per gli Affari Politici Multilaterali ed i Diritti Umani, 20 agosto 2007. Capo Uff. III della Dir. Gen. Affari Politici Multilaterali ed i Diritti Umani (dal 2.2.2008 Capo Uff. III della Dir. Gen. Cooperazione Politica Multilaterale ed i Diritti Umani – DPR 19.12.2007, n. 258), 1° ottobre 2007.

    Ministro plenipotenziario, 2 gennaio 2008. Alle dirette dipendenze del Direttore Generale per la Cooperazione Politica Multilaterale ed i Diritti Umani, Presidente del Comitato Interministeriale dei Diritti Umani, 1° luglio 2010. Alle dirette dipendenze del Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza mantenendo lo stesso incarico, 16 dicembre 2010.

    Ambasciatore a Bucarest, 1° febbraio 2013. Vice Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza/Direttore Centrale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, 27 febbraio 2017. Vice Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza con funzioni vicarie/Direttore Centrale per la Sicurezza, 22 giugno 2018. Alle dirette dipendenze del Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, 2 marzo 2020.

    Dal 15 giugno 2020, è Ambasciatore d’Italia in Lussemburgo.

  • 12/06/2020

    Hotline COVID-19: cessazione delle attività dopo il 12 giugno 2020
     

    Comunicato 12.06.2020

    Le attività della hotline istituita nell’ambito della gestione della crisi sanitaria della COVID-19
    sono state chiuse la sera del 12 giugno.

    A partire dal 15 giugno, le chiamate relative a COVID-19 sono gestite da diversi dipartimenti,
    a seconda dell’argomento. La distribuzione delle responsabilità è stata pubblicata sul sito web
    www.covid19.lu .

    Dalla sua attuazione il 2 marzo, sotto il coordinamento generale del servizio antincendio e di
    salvataggio granducale (CGDIS), la linea diretta ha ricevuto oltre 72.000 chiamate. La hotline
    ha quindi permesso di rispondere alle molte domande della popolazione in relazione alla
    diffusione del virus e alle misure adottate dal governo per sostenere la crisi e la fine della
    crisi. I cittadini troveranno anche un gran numero di risposte alle loro domande nella sezione
    Domande frequenti del sito Web www.coronavirus.gouvernement.lu/fr/citoyens.html . Tutte le
    comunicazioni ufficiali, i documenti di orientamento e le raccomandazioni ufficiali sono
    anche pubblicati qui.

    Comunicato del Ministère de la Santé

  • 10/06/2020

    QU’EST-CE QUI CHANGE AVEC LA PHASE 3 DU DÉCONFINEMENT ?
     

    La phase 3 du déconfinement a pour objectif d’élargir les possibilités de rassemblement de personnes dans les lieux publics et d’ouvrir toute une série d’établissements recevant du public.

    Les événements publics sont autorisés sous la double condition de la mise à disposition de places assises assignées et du respect d’une distance de deux mètres entre les personnes.

    Les activités sportives sans contact physique et sans caractère compétitif sont autorisées.

    Les établissements du secteur HORECA peuvent rouvrir sous certaines conditions.

    Lire le document en entier : Flyer-Phase-3.pdf

  • 05/06/2020

    Chiusura permanente di centri di assistenza avanzati
     

    Comunicato 05.06.2020

    Da lunedì 8 giugno 2020, i centri di assistenza avanzata installati a LuxExpo e al Rockhal chiuderanno definitivamente le loro porte.

    I pazienti con sintomi COVID-19 possono rivolgersi ai loro medici di medicina generale o, in caso di emergenza, ai dipartimenti di emergenza dell’ospedale.

    Comunicato del Ministère de la Santé

  • 01/06/2020

    Règles à respecter pour toute activité sportive en plein air et en salle
     

    Règles à respecter pour toute activité sportive en plein air et en salle

    Les gestes barrière, les recommandations ainsi que les restrictions actuellement en vigueur et publiés par le gouvernement1 sont à respecter, les bons réflexes à adopter.

    Le lavage des mains au savon, voire la désinfection des mains, doit se faire avant et après toute séance d’entraînement. Des solutions hydro-alcooliques doivent être mises à disposition. Le port de gants est déconseillé. Le matériel sportif utilisé doit être désinfecté avant et après chaque usage.

    Avant chaque séance, l’entraîneur rappelle aux sportifs qu’ils doivent rester vigilants aux symptômes2 du Covid-19. Il écarte tout sportif du groupe s’il présente des symptômes et lui conseille de consulter un médecin.

    lire le document en entier : regles-a-respecter-activite-sportive.pdf