20/07/2020

Referendum confermativo popolare sul testo di legge costituzionale recante “modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, che vedrà coinvolti anche i cittadini italiani residenti all’estero.

VOTO PER CORRISPONDENZA DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 luglio 2020, è stata fissata al 20-21 settembre 2020 la data del referendum
confermativo popolare, originariamente indetto per il 29 marzo e poi sospeso, sul testo di
legge costituzionale recante “modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari”, che vedrà coinvolti anche i cittadini italiani residenti
all’estero.

Si ricorda che il VOTO è un DIRITTO tutelato dalla Costituzione Italiana e che, in base alla
Legge 27 dicembre 2001, n.459, i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste
elettorali, possono VOTARE PER POSTA. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e
regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il proprio consolato.

È POSSIBILE IN ALTERNATIVA, PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED
ISCRITTI ALL’AIRE, SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE
DI ISCRIZIONE ELETTORALE, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) al
Consolato entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni. Gli elettori che scelgono
di votare in Italia in occasione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai
rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia.

La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione referendaria.
Si ribadisce che in ogni caso l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio consolare NON
OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI,
OVVERO ENTRO IL GIORNO 28 LUGLIO 2020. Tale comunicazione può essere scritta su
carta semplice e – per essere valida – deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita,
luogo di residenza e firma dell’elettore, accompagnata da copia di un documento di identità
del dichiarante.

Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal sito web del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ( www.esteri.it ) o da quello del
proprio Ufficio consolare.

Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la
comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio
consolare.

La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione
scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi
termini previsti per l’esercizio dell’opzione.

Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per
le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano.
Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza
(Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo
del biglietto di viaggio, in classe economica.

L’UFFICIO CONSOLARE È A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO.
18/07/2020

Documenti in allegato :